Il Codice Civile definisce indivisibili "le riserve che per disposizione di legge o di statuto non possono essere ripartite tra i soci nemmeno in caso di scioglimento della società": in questo caso, infatti, la cooperativa è obbligata a devolvere il fondo di riserva indivisibile ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Questa limitazione punta a rafforzare il carattere mutualistico della cooperativa, in base al quale il vantaggio dei soci si realizza anche attraverso l’accumulazione di riserve indivisibili, per consentire alla cooperativa di rafforzare nel tempo il proprio patrimonio.
A differenza delle società di capitali, nelle cooperative le riserve sono tutte indivisibili per legge. Possono essere usate per fronteggiare le perdite prima che intacchino il capitale, ma solo dopo che sono esaurite le riserve destinate ad aumento del capitale sociale e quelle che possono essere ripartite tra i soci in caso di scioglimento della società.
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